Sez. 2, Ordinanza n. 5881 del 13/03/2007 (Rv. 596742 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Regime di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - Patrocinio del difensore nel processo del lavoro - Liquidazione degli onorari - Opposizione - Competenza - Ordinanza di decisione dell'opposizione - Ricorso per Cassazione - Proposizione secondo il rito del lavoro - Necessità - Notificazione ai contraddittori necessari - Necessità - Mancanza - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO
In tema di patrocinio a spese dello Stato e nel regime di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento di liquidazione degli onorari al difensore nominato in un procedimento per causa di lavoro, è proponibile opposizione dinanzi al presidente dell'ufficio giudiziario competente, attesa l'incidentalità necessaria del relativo procedimento e di quello col rito del lavoro dal quale esso deriva, mentre contro l'ordinanza che definisce l'opposizione è proponibile ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura civile. Ne consegue che il deposito dell'eventuale ricorso per cassazione dev'essere preceduto a pena d'inammissibilità dalla notificazione a coloro che rivestono, ai sensi dell'art. 170 del T.U. n. 115 del 2002, richiamato dall'art. 84, la qualità di parti necessarie del giudizio d'opposizione (sulla base di tali principi la S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato senza notifica ad alcuno).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)