Sez. 3, Sentenza n. 23292 del 14/12/2004 (Rv. 579541 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Rilevabilità "ex officio" - Limiti - Coordinamento con il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato - Necessità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Il potere del giudice di dichiarare di ufficio la nullità del contratto va coordinato con i principi della domanda (art.99 cod.proc.civ.) e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art.112 cod.proc.civ.). Ne consegue che, così come tale potere sussiste se viene chiesto l'adempimento del contratto, - dovendosi, in tal caso, accertare le condizioni dell'azione -, esso non sussiste se viene chiesto l'annullamento, la risoluzione o la rescissione.(Nella specie, la sentenza di merito aveva respinto la domanda di nullità sul presupposto che essa era stata proposta tardivamente; la S.C, correggendo la motivazione ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ., ha precisato che l'impossibilità di dichiarare la nullità derivava, invece, dal fatto che era stata chiesta solo la risoluzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)