Sez. L, Sentenza n. 1957 del 12/03/1985 (Rv. 439868 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - STAZIONARIETÀ O PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI PSICO-FISICHE - REVOCA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - STAZIONARIETÀ O PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI PSICO-FISICHE - REVOCA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Come - ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione d'Invalidità ex art. 10 della legge n. 636 del 1939 e successive modifiche - è rilevante la ripercussione dello stato psichico-fisico dell'assicurato sulla capacità di guadagno, analogamente - al fine di legittimare la revoca della pensione - sono rilevanti, non soltanto il miglioramento delle condizioni psico-fisiche del pensionato, ma anche - indipendentemente da esse e persino in presenza di un peggioramento - che sia venuta meno, o si sia ridotta, l'incidenza degli altri fattori che avevano concorso a determinare l'incapacità di guadagno. (nella specie la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito secondo cui era legittima la revoca della pensione di Invalidità ad un soggetto che - pur non presentando alcun miglioramento delle condizioni psico-fisiche - aveva trovato una occupazione con mansioni non usuranti né declassanti e con una retribuzione che, valutata rispetto all'attitudine potenziale del lavoratore, non faceva ritenere ridotta la capacità di guadagno nei limiti di legge). (V 4612/82, mass n 422583; (V 4247/80, mass n 408115).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)