Sez. 1, Sentenza n. 8198 del 29/08/1997 (Rv. 507295 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - FORMA | Art. 1392 cod. civ. - Contratti prescritti con una particolare forma - Applicabilità - Contratti prescritti con la forma scritta solo "ad probationem" - Esclusione - Fattispecie in tema di contratto di assicurazione.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - FORMA
La disposizione dell'art. 1392 cod. civ. - secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere - è riferibile soltanto ai contratti rispetto ai quali sia la legge a prescrivere una particolare forma, mentre, rispetto ai contratti per i quali la forma sia richiesta solo "ad probationem" (nella specie, il contratto di assicurazione ex art. 1888 cod. civ.), il requisito formale assume rilievo solo sul piano probatorio, sicché la sua mancanza non può determinare l'invalidità della procura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1888
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)