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Sez. 3, Sentenza n. 1326 del 08/05/1971 (Rv. 351535 - 01)

TRASPORTI PUBBLICI - RESPONSABILITA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE - CONTRATTO DI TRASPORTO - ANORMALITA DEL SERVIZIO - PROVA DELL'ANORMALITA DEL SERVIZIO DA PARTE DEL VIAGGIATORE - SUFFICIENZA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1971-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351535-01

TRASPORTI PUBBLICI - RESPONSABILITA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE - CONTRATTO DI TRASPORTO - ANORMALITA DEL SERVIZIO - PROVA DELL'ANORMALITA DEL SERVIZIO DA PARTE DEL VIAGGIATORE - SUFFICIENZA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO.*

Per la presunzione di colpa stabilita a carico della azienda vettrice dal paragrafo 4 art secondo delle condizioni e tariffe delle ferrovie dello stato, approvate con RD 11 ottobre 1934, n 1948, il viaggiatore, una volta provata la anormalita del servizio ha diritto di essere risarcito del danno senza necessita di individuare e provare la causa che la ha determinata. (V 1798'70, mass n 347768' 3047'69, mass n 342957' 1988'67, mass (n 329004).*

Riferimenti normativi: Legge 11/10/1934 num. 1948 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)