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Sez. 3, Sentenza n. 6686 del 09/12/1988 (Rv. 460969 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSE PETENDI E PETITUM - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - REALIZZAZIONE DEL PETITUM ORIGINARIO - CONCESSIONE DELLA RIVALUTAZIONE ANCHE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460969-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSE PETENDI E PETITUM - DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE - REALIZZAZIONE DEL PETITUM ORIGINARIO - CONCESSIONE DELLA RIVALUTAZIONE ANCHE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONSEGUENZE.*

Il diritto alla rivalutazione, in quanto conseguenza necessaria di un debito di valore, quale l'indennità per miglioramenti, stante la sua funzione di reintegrazione patrimoniale, non integra una domanda nuova, ma realizza il petitum originario, sì che può essere concessa anche d'ufficio dal giudice d'appello, in base al principio della correlazione tra il chiesto e il pronunciato, con la sola limitazione che il danneggiato non abbia manifestato la volontà incompatibile con la richiesta di rivalutazione. Conseguentemente, la domanda di rivalutazione può essere proposta dal danneggiato in qualsiasi momento del giudizio d'appello, anche in Sede di precisazione delle conclusioni, senza che sia necessaria da parte dello stesso la proposizione di un appello in via principale od incidentale. (V 5337/83, mass n 430251; (V 2422/73, mass n 365813; (V 3566/69, mass n 343756; (Conf 356/83, mass n 425158).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)