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Sez. 3, Sentenza n. 22386 del 29/11/2004 (Rv. 579115 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Clausola di "delega" - Domanda i indennizzo preposta nei confronti del coassicuratore delegato - Intenzione della prescrizione nei confronti degli altri - Esclusione - Fondamento - Domanda avanzata nei confronti del coassicuratore delegatorio - Valore di costituzione in nuova dei coassicuratori - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579115-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI

Nel contratto di coassicurazione la domanda di indennizzo proposta nei confronti del coassicuratore delegato alla gestione della polizza per effetto della cosiddetta clausola "di guida" o "di delega" non interrompe la prescrizione nei confronti degli altri assicuratori, sia perchè l'assicuratore delegato non ha la rappresentanza processuale degli altri assicuratori ove ciò non sia espressamente convenuto mediante rilascio di procura "ad lites" ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ., sia perchè in tema di coassicurazione non è applicabile la disposizione dell'art. 1310 cod. civ. dettata per le obbligazioni solidali, in quanto, per effetto della norma contenuta nell'art. 1911 cod. civ., ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori. Tuttavia, la citazione in giudizio dell'assicuratore delegatario da parte dell'assicurato assume il valore di costituzione in mora dei coassicuratori, in forza della rappresentanza sostanziale da questi ultimi al suddetto assicuratore conferita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)