Sez. 1, Sentenza n. 9891 del 23/11/1994 (Rv. 488767 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Clausola di "guida" o di "delega" - Stipulazione tra coassicuratori - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI
La stipulazione tra coassicuratori della clausola di "guida" o di "delega" non vale a modificare la natura e gli effetti del contratto, con la creazione di un'obbligazione solidale, poiché detta clausola ha la funzione di conferire ad uno degli assicuratori l'incarico di gestire il contratto e di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina - nemmeno nel caso di "mala gestio" del coassicuratore delegato - la caratteristica essenziale della coassicurazione - ossia l'assunzione "pro quota" dell'obbligo di pagare l'indennità al verificarsi dell'evento previsto (art. 1991 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)