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Sez. 1, Sentenza n. 1008 del 01/02/1994 (Rv. 485172 - 01)

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Coassicurazioni | Contratto formalmente unico per la delega conferita da un assicuratore all'altro per la stipulazione della polizza e la sua gestione - Obbligazione solidale - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Sottoscrizione della polizza senza procura o successiva ratifica - Effetti.
Stato
decisa il 1994-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485172-01

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Coassicurazioni

Nel caso di coassicurazione, cioè di garanzia assunta da più assicuratori per quote determinate (art. 1911 cod. civ.), la circostanza che il contratto, costitutivo di separati rapporti, sia formalmente unico, per effetto della delega conferita da un assicuratore all'altro al fine della stipulazione della polizza e della sua gestione, non vale a creare una obbligazione solidale a carico dell'assicuratore stipulante, ne consegue che tale assicuratore ove abbia sottoscritto la polizza in nome e per conto dell'altro coassicuratore, senza il rilascio di valida procura (o successiva ratifica), può essere chiamata a rispondere dall'assicurato, a titolo di responsabilità contrattuale, solo nei limiti della quota di sua pertinenza, salvo restando la diversa responsabilità extracontrattuale, quale "falsus procurator" ai sensi dell'art. 1398 cod. civ., in ordine al danno che l'assicurato medesimo abbia subito per aver confidato nella validità dell'intero contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395, Cod. Civ. art. 1911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)