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Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 19/07/2005 (Rv. 584660 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Inosservanza dell'art. 330 cod. proc. civ. - Notifica presso il difensore nel giudizio di primo grado anzichè nel domicilio eletto - Inesistenza della impugnazione - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze - Possibilità di sanatoria "ex tunc" - Per rinnovazione o costituzione dell'intimato - Anche in caso di costituzione dopo la scadenza del termine per il controricorso.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584660-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La notificazione del ricorso in cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (nella specie, negli studi professionali dei due difensori in appello e non nel domicilio eletto), determina la nullità non dell'impugnazione in senso sostanziale, bensì della notifica, che, pertanto, è sanata con effetto "ex tunc" per raggiungimento dello scopo, sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell'intimato (cui la notificazione stessa era diretta), ancorché dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)