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Sez. 2, Sentenza n. 13650 del 11/06/2007 (Rv. 598099 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Eccezione di nullità della notificazione del ricorso, formulata dal resistente con il controricorso, perchè non eseguita al proprio difensore costituito nel precedente grado - Infondatezza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598099-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

È infondata l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso per cassazione, formulata dal resistente, perchè non eseguita al proprio difensore ritualmente costituito nel precedente grado. Infatti, con la proposizione del controricorso e, quindi, con il regolare svolgimento, da parte dell'intimato, dell'attività difensiva, la dedotta nullità deve ritenersi sanata ai sensi dell'articolo 156, comma 3°, cod. proc. civ. (Nella fattispecie - relativa all'impugnazione di una sentenza, di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa - la S.C. ha rigettato l'eccezione del resistente secondo cui era nulla la notifica del ricorso della provincia, perchè non eseguita al difensore costituito nel giudizio di opposizione davanti al tribunale e presso il quale esso opponente aveva eletto domicilio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)