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Sez. 3, Sentenza n. 15082 del 22/11/2000 (Rv. 542023 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Ricorso per cassazione - Notificazione presso il difensore già procuratore domiciliatario nel giudizio di primo grado - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542023-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)

La notificazione del ricorso per cassazione fatta al professionista che, avendo rappresentato la parte in primo grado, ha cessato di rappresentarla, ma ha tuttavia continuato a difenderla anche in appello, è viziata da nullità sanabile, poiché c'è un collegamento tra professionista, parte e affare che giustifica la valutazione per cui, in casi di questo tipo, la parte è normalmente messa a conoscenza dell'impugnazione rivolta contro di lei (nel caso di specie la S.C. non ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso, avendo la notificazione del controricorso determinato la sanatoria della nullità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)