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Sez. 2, Sentenza n. 4888 del 01/03/2007 (Rv. 595388 - 01)

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE | Contratto preliminare di vendita di cosa futura - Natura giuridica - Distinzione con il contratto di vendita di cosa futura - Accertata sussistenza di una mera promessa di compravendita di cosa futura - Azione ex art. 2932 cod. civ. del promissario acquirente - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento del promittente venditore - Trasferimento della proprietà al promissario acquirente - Insussistenza - Facoltà di scelta del curatore fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto - Persistenza.
Stato
decisa il 2007-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595388-01

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE

Il contratto preliminare di vendita di cosa futura ha come contenuto soltanto la stipulazione di un successivo contratto definitivo e costituisce, pertanto, un contratto in formazione produttivo, dal momento in cui si perfeziona, di semplici effetti obbligatori preliminari, distinguendosi dal contratto di vendita di cosa futura che si perfeziona "ab initio" ed attribuisce lo "ius ad habendam rem" nel momento in cui la cosa venga ad esistenza. Ne consegue che, accertata la sussistenza di un contratto preliminare di vendita di cosa futura, nel caso di fallimento del promittente venditore anche quando il promissario acquirente abbia già proposto domanda giudiziale per l'adempimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. ed abbia, inoltre, trascritto la domanda stessa, resta impregiudicata per il curatore intervenuto - ai sensi dell'art. 72 del r.d. n. 267 del 1942 (c.d. legge fallimentare) - la facoltà di dare esecuzione al contratto, oppure (come nel caso di specie) di chiederne lo scioglimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 2932, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)