Sez. 1, Sentenza n. 2703 del 08/03/1995 (Rv. 490987 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Sentenza di primo grado ex art. 2932 cod. civ., non ancora passata in giudicato - Preclusione alla facoltà di scelta del curatore tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
La circostanza che il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dal promissario acquirente e dal medesimo trascritta, abbia pronunciato sentenza di trasferimento della cosa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. non esclude, fino al passaggio in giudicato di questa, che il curatore del fallimento conservi la facoltà di scelta tra l'esecuzione del contratto e lo scioglimento di esso. Infatti, l'art. 72, comma quarto, della legge fall., quando si riferisce al passaggio della cosa in proprietà del compratore come evento preclusivo di detta facoltà ha esclusivo riguardo all'effetto traslativo prodotto dal contratto al quale non può essere assimilato il semplice effetto processuale che la sentenza di trasferimento ex art. 2932 cod. civ. produce fino al momento del passaggio in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)