Sez. 2, Sentenza n. 6383 del 27/05/1992 (Rv. 477406 - 01)
Vendita - Cose future - In genere | Preliminare di vendita di cosa futura e vendita di cosa futura - Differenze - Prospettazione in primo grado della prima ipotesi negoziale - Prospettazione in appello della seconda - Divieto ex art. 345 cod. proc. civ. - Domanda, trascritta, del promittente acquirente di trasferimento della cosa ex art. 2932 cod. civ. - Sentenza di accoglimento in primo grado - Fallimento del promittente venditore - Facoltà di scelta (fra l'esecuzione del contratto ed il suo scioglimento) del curatore del fallito - Permanenza fino al passaggio in giudicato della sentenza di cui sopra.
Vendita - Cose future - In genere
Il contratto preliminare di vendita di cosa futura ha come contenuto delle obbligazioni delle parti soltanto la stipulazione di un successivo contratto definitivo e si distingue dalla vendita di cosa futura che si perfeziona "ab initio" ed attribuisce lo "ius ad habendam rem" nel momento in cui la cosa viene ad esistenza. Ne consegue che, da un lato, prospettata in primo grado soltanto la prima di dette ipotesi negoziali, è preclusa, dal divieto di "ius novorum" di cui all'art. 345 cod. proc. civ., la prospettazione dell'altra per la prima volta in fase di gravame e, dall'altro che, in caso di fallimento del promittente venditore, la circostanza che il giudice di primo grado, in accoglimento di domanda proposta dal promittente acquirente e dal medesimo trascritta, abbia pronunciato sentenza di trasferimento della cosa ex art. 2932 cod. civ., non esclude, fino al passaggio in giudicato di questa, che il curatore del fallito conservi la facoltà di scelta fra l'esecuzione del contratto e lo scioglimento di esso, in quanto l'art. 72, quarto comma della Legge Fall. quando si riferisce al passaggio della cosa in proprietà del compratore, come evento preclusivo di detta facoltà, ha esclusivo riguardo all'effetto traslativo prodotto dal contratto, cui non può essere assimilato il semplice effetto processuale che la sentenza di trasferimento ex art. 2932 cit. produce fino al momento del passaggio in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 245, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)