Sez. 1, Sentenza n. 1051 del 27/02/1989 (Rv. 462004 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO UN PROFESSIONISTA PRIVATO - RILEVANZA AI FINI DELLA NOTIFICA DELLE IMPUGNAZIONI - ESCLUSIONE.*
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO UN PROFESSIONISTA PRIVATO - RILEVANZA AI FINI DELLA NOTIFICA DELLE IMPUGNAZIONI - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ad appello nei confronti di amministrazione dello stato, l'Obbligo della notificazione del relativo atto presso l'ufficio dell'Avvocatura dello stato nel cui distretto si trovi l'autorità giudiziaria adita, ai sensi dell'art. 11 primo comma del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 e successive modificazioni, trova deroga, con l'applicazione delle ordinarie regole fissate dal codice di rito, quando l'Avvocatura, costituendosi in primo grado, si sia avvalsa della facoltà di delegare un procuratore del libero foro, come consentito dall'art. 2 del citato decreto, non anche nella diversa ipotesi in cui, in tale Sede, si sia limitata ad eleggere domicilio presso un professionista privato (elezione equiparabile a quella che venga effettuata presso un collega dal procuratore costituito esercente "extra districtum"). La notificazione presso detto domiciliatario, pertanto, implica inosservanza del menzionato art. 11 e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione (vertendosi in tema di giuridica inesistenza della notificazione stessa, ostativa alla rinnovazione prevista dall'art. 291 cod. proc. civ.). (V 1560/84, mass n 433644; (V 4026/82, mass n 421981).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)