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Sez. L, Sentenza n. 14510 del 23/12/1999 (Rv. 532501 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Azione del lavoratore per l'accertamento del rapporto di lavoro nei confronti del committente - Litisconsorzio necessario con l'appaltatore - Esclusione - Partecipazione dell'appaltatore al giudizio di merito - Inscindibilità di cause ai fini del ricorso per cassazione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1999-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532501-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Nelle controversie aventi ad oggetto situazioni di interposizione fittizia nella prestazione di lavoro non sussiste litisconsorzio necessario tra interponente ed interposto, perché la domanda del lavoratore diretta a fare accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il committente non comporta necessariamente anche una pronuncia di accertamento negativo, con efficacia di giudicato, nei confronti del soggetto interposto; pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio vertente sulle richieste dei lavoratori nei confronti dell'interponente si sia svolto nei gradi di merito in contraddittorio anche con il soggetto interposto, l'omessa notificazione a quest'ultimo del ricorso per Cassazione non impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)