Sez. 3, Sentenza n. 4026 del 06/07/1982 (Rv. 421981 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE IN LUOGO O PRESSO PERSONA NON AVENTE ALCUN RIFERIMENTO DIRETTO CON IL DESTINATARIO DELL'ATTO - INESISTENZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE (NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO DEL PROCURATORE COSTITUITO).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE IN LUOGO O PRESSO PERSONA NON AVENTE ALCUN RIFERIMENTO DIRETTO CON IL DESTINATARIO DELL'ATTO - INESISTENZA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE (NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO DEL PROCURATORE COSTITUITO).*
La notificazione dell'atto di impugnazione non viene ad esistenza, con la conseguenza della preclusione della sanatoria con la sua rinnovazione e quella ulteriore dell'inammissibilità della impugnazione, quando la sua esecuzione sia avvenuta in luogo o presso persona non avente alcun riferimento diretto con la controparte destinataria dell'atto, come nel caso in cui sia stata effettuata alla parte non presso il suo procuratore costituito nel giudizio di appello, bensì solo presso il domiciliatario di questi a norma dello art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37 (Esercizio fuori della circoscrizione del tribunale nel cui albo si è iscritto). (V 3888/81; (V 1756/79; (V 2938/77).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)