Sez. 1, Sentenza n. 6351 del 12/07/1996 (Rv. 498525 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo di astensione - Inosservanza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Presupposti.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
L'inosservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di astensione, nelle ipotesi previste dall'art. 51, primo comma, cod. proc. civ., comporta la nullità della sentenza soltanto nel caso in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tanto da porlo nella veste di parte processuale, in violazione del principio "nemo iudex in causa sua", essendovi, nell'indicata ipotesi, non tanto un dubbio sulla imparzialità del giudice, quanto la presunzione della sua parzialità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)