Sez. 2, Sentenza n. 11612 del 21/11/1997 (Rv. 510229 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Mancata astensione del giudice nelle ipotesi diverse da quella prevista dal n. 1 dell'art. 51 cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità della sentenza - Limiti - Tempestiva previa ricusazione ex art. 52 cod. proc. civ. - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
Con salvezza della sola ipotesi di cui al n. 1 dell'art. 51 cod. proc. civ. (e cioè di quella del giudice che abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte processuale in violazione del criterio del "nemo iudex in causa propria") la quale determina "ex se" la nullità della pronuncia, negli altri casi di incompatibilità, la sentenza non è nulla, qualora la parte non abbia tempestivamente ed utilmente proposto istanza di ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.) costituente l'unico mezzo processuale del quale può avvalersi la parte stessa per opporre l'incapacità soggettiva del magistrato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)