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Sez. 3, Sentenza n. 5464 del 10/10/1988 (Rv. 460070 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - DANNO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460070-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - DANNO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, anche prima dell'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1977 n. 39 - che modificando l'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 857 ha stabilito che il reddito di lavoro dipendente, ai fini del risarcimento del danno per Invalidità temporanea o permanente, si determina sulla base delle competenze effettive del danneggiato, al netto delle ritenute - per la liquidazione del lucro cessante doveva farsi riferimento al reddito effettivamente percepito dal danneggiato e, cioè, al reddito netto, ottenuto, nel caso del lavoratore dipendente, mediante la detrazione degli oneri fiscali e previdenziali. (V 1084/82, mass n 418952; (V 2428/81, mass n 413204; (V 3296/79, mass n 399688).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)