Sez. 3, Sentenza n. 1084 del 20/02/1982 (Rv. 418952 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DANNO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 4 DEL D.L. N. 857 DEL 1976 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DANNO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 4 DEL D.L. N. 857 DEL 1976 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, la norma di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 857 - secondo la quale il reddito che occorre considerare agli effetti del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale - non ha carattere retroattivo e si applica soltanto all'ipotesi dell'Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, e non anche nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente dal contratto assicurativo. (Conf 2428/81, mass n 413204; (Conf 3296/79, mass n 399688; (Conf 2257/77, mass n 385990).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)