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Sez. 3, Sentenza n. 2428 del 23/04/1981 (Rv. 413204 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - TEMPORANEA - DISCIPLINA EX ART 4 DEL DL N 857 DEL 1976 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413204-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - TEMPORANEA - DISCIPLINA EX ART 4 DEL DL N 857 DEL 1976 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

La norma dell'art 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976 n 857 (modifica alla disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) che, nel caso di danno alle persone, prevede che il risarcimento da inabilita temporanea o permanente e determinato sulla base del reddito denunciato agli effetti IRPEF, ha natura eccezionale e si applica - anche nella nuova dizione, come modificata dalla legge di conversione 26 febbraio 1977 n 39 (che ha stabilito che il reddito di lavoro dipendente si determina sulla base delle competenze effettive, al netto delle ritenute) - alla sola ipotesi, da essa espressamente prevista, dell'Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, e non anche al rapporto tra danneggiante e danneggiato, che e diverso e indipendente dal contratto assicurativo. (Conf 3296/79, mass n 399688).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)