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Sez. 1, Sentenza n. 7883 del 05/04/2006 (Rv. 591261 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Successione nel debito - Dichiarazione del successore di non essere informato sulla estinzione del debito - Ammissione ex art. 2959 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a debito sorto in capo ad ente ospedaliero e trasferito alla u.s.l.
Stato
decisa il 2006-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591261-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

A norma dell'art. 2959 cod. civ., la eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. Tuttavia, la dichiarazione del debitore che affermi di non sapere se il suo dante causa abbia, prima del trasferimento del debito, provveduto o meno al pagamento dello stesso, non costituisce ammissione di mancata estinzione dell'obbligazione. (Fattispecie relativa al debito concernente il pagamento del compenso professionale per l'incarico di redazione del progetto di ristrutturazione di un ospedale, debito sorto in capo ad un ente ospedaliero e trasferito alla u.s.l. per effetto della istituzione del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978 e dell'art. 87 della legge reg. della Puglia n. 8 del 1981).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 16/01/1981 num. 8 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)