Sez. 3, Sentenza n. 6940 del 23/03/2010 (Rv. 612056 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Disciplina ex art. 2959 cod. civ. - Applicabilità all'erede dell'obbligato originario - Sussistenza - Limiti.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE
La disposizione dell'art. 2959 cod. civ. - per cui l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi la solleva ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta - è applicabile anche all'erede dell'obbligato originario, per il quale, però, la non conoscenza dell'obbligazione può avere idoneità a conferire a determinati comportamenti processuali (diversamente dal caso in cui siano stati tenuti dall'obbligato originario) una compatibilità logica e giuridica con l'eccezione di prescrizione presuntiva, compatibilità sussistente nel caso in cui l'erede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito del defunto, dichiari di non conoscere la sottoscrizione del proprio dante causa in calce ad una scrittura privata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)