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Sez. L, Sentenza n. 5620 del 15/11/1985 (Rv. 442809 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - MORTE DEL DEBITORE - DICHIARAZIONE DELL'EREDE DI NON ESSERE INFORMATO SULL'ESTINZIONE DEL DEBITO - AMMISSIONE EX ART. 2959 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442809-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - MORTE DEL DEBITORE - DICHIARAZIONE DELL'EREDE DI NON ESSERE INFORMATO SULL'ESTINZIONE DEL DEBITO - AMMISSIONE EX ART. 2959 COD. CIV. - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'affermazione dell'erede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito del defunto soggetto a prescrizione presuntiva, di non essere informato sul se il debito sia stato estinto dal dante causa, implica l'ammissione della Costituzione del rapporto da cui il debito è sorto, ma non anche che l'obbligazione non è stata estinta, pertanto l'erede può negare la sussistenza di un dovere di prestazione senza incorrere nella previsione dell'art. 2959 cod. civ.; tuttavia, tale disposizione è applicabile allorché l'erede dell'obbligato originario tenga un comportamento processuale tale da denotare la conoscenza del pregresso rapporto. (V 1238/77, mass n 384924; (V 6674/81, mass n 417541).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)