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Sez. 2, Sentenza n. 6674 del 16/12/1981 (Rv. 417541 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - DISCIPLINA EX ART. 2959 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALL'EREDE DELL'OBBLIGATO ORIGINARIO - LIMITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417541-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - DISCIPLINA EX ART. 2959 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALL'EREDE DELL'OBBLIGATO ORIGINARIO - LIMITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La disposizione dell'art. 2959 cod. civ. - per cui l'eccezione di prescrizione presuntiva è rigettata se chi la solleva ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta - è applicabile anche all'erede dell'obbligato originario, per il quale, però, la non conoscenza dell'obbligazione e o delle sue vicende anteriori al subingresso può avere idoneità a conferire a determinati comportamenti processuali (diversamente che se tenuti dall'obbligato originario) una compatibilità logica e giuridica con l'eccezione di prescrizione presuntiva. Il relativo apprezzamento, risolvendosi in una valutazione di fatto, è riservato al giudice del merito ed è insindacabile in Sede di legittimità, se congruamente motivato. (V 1238/77, mass n 384924, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)