Sez. 5, Sentenza n. 16062 del 29/07/2005 (Rv. 587206 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze ai sensi dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi - Presupposto per l'imposizione - Sussistenza di una plusvalenza - Nozione - Incremento del valore di scambio del bene tra l'acquisto e il trasferimento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, per le plusvalenze derivanti da percezione di somme in dipendenza di procedimenti espropriativi, di cui all'art. 11, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, comprese fra i redditi "diversi" previsti dall'art. 81, comma 1, lettera b) del t.u.i.r. e definite, dal successivo art. 82, comma 1, come la "differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta... e il prezzo di acquisto o di costruzione del bene", il presupposto impositivo è costituito, in presenza delle altre condizioni prescritte, dall'incremento del valore di scambio del bene tra il momento in cui esso entra nel patrimonio del soggetto e quello in cui ne esce (nella specie, la S.C. ha escluso sussistesse plusvalenza in presenza di un prezzo di acquisto, certificato da una procedura esecutiva, e di un corrispettivo inferiore pagato dall'ente pubblico espropriante).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)