Sez. 5, Sentenza n. 2490 del 08/02/2005 (Rv. 579423 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze derivanti da somme percepite in dipendenza di procedimenti espropriativi - Ritenuta del 20 per cento su dette somme, ex art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi e con riguardo al regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla percezione di somme a seguito di procedimenti espropriativi, dettato dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., del comma settimo di detto art. 11, nella parte in cui prevede che la ritenuta del 20 per cento si applichi sull'intera somma percepita e non sulla sola plusvalenza, atteso che la norma stessa attribuisce al contribuente la facoltà di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria, in base alla quale l'ammontare dell'imposta dovuta è determinato tenendo conto della sola plusvalenza, unitamente alle altre componenti reddituali (cfr. Corte cost., ord. n. 395 del 2002).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)