Sez. L, Sentenza n. 8721 del 17/07/1992 (Rv. 478251 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere | Contratto di lavoro part time anteriore al D.L. n. 726 del 1984- Orario e collocazione temporale - Determinazione - Comportamento concludente delle parti - Idoneità - Modificazioni unilaterali - Inammissibilità - Limiti - Clausole elastiche - Rilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere
Nel contratto di lavoro part-time - che con quello a tempo pieno ha in comune la causa giuridica (cioè lo scambio lavoro-retribuzione) differenziandosene soltanto per la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa (e, correlativamente, della retribuzione) - il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine a tale riduzione nonché alla collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario - la sussistenza di una pattuizione in ordine al quale, in caso di contratto stipulato anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1983 n. 863 (il cui art.5 richiede che tale stipulazione avvenga per iscritto, in essa indicandosi, fra l'altro, anche la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno), può desumersi da un comportamento concludente delle parti, come quello consistente nella prolungata osservanza di un orario sempre identico - comporta che ogni modifica dell'orario stesso non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell'attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti, salvo che nel contratto individuale l'orario della prestazione lavorativa sia determinato soltanto nella durata senza alcuna specificazione della sua collocazione temporale (cosiddette clausole elastiche).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2094, Legge 19/12/1984 num. 863 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)