Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 26996 del 21/12/2007 (Rv. 601551 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Controversie in materia di IVA - Possibile contrasto con l'applicazione del principio comunitario dell'abuso del diritto - Questione interpretativa di norme comunitarie - Rimessione alla Corte di giustizia CE - Necessità.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Posto che le controversie in materia di IVA sono connaturalmente annoverabili tra quelle che richiedono il rispetto da parte dello Stato membro di norme comunitarie imperative, in considerazione del ruolo centrale che tale imposta assume ai fini della costituzione delle risorse proprie della Comunità, nonchè della molteplicità di obblighi che il diritto comunitario imperativamente impone in materia agli Stati membri, l'applicazione del diritto nazionale in tema di giudicato esterno, e la connessa proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, potrebbero impedire la compiuta realizzazione del principio di contrasto dell'abuso del diritto, affermato dalla giurisprudenza comunitaria in tale materia, come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema comunitario d'imposta. Va, pertanto, rimessa alla Corte di giustizia delle Comunità europee, affinchè si pronunci in via pregiudiziale, la questione interpretativa volta a stabilire se il diritto comunitario osti all'applicazione dell'art. 2909 cod. civ., che sancisce il principio dell'autorità di cosa giudicata, quando da tale applicazione derivino effetti contrari al diritto comunitario, ed in particolare in materia di IVA e di abuso del diritto posto in essere per ottenere indebiti risparmi d'imposta, avuto riguardo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle controversie tributarie il giudicato esterno, qualora l'accertamento consacrato concerna un punto fondamentale comune ad altre cause, esplica, rispetto a questo, efficacia vincolante anche se formatosi in relazione ad un diverso periodo di imposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Legge 29/12/1990 num. 480 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)