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Sez. L, Sentenza n. 6034 del 22/11/1984 (Rv. 437703 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA - DISDETTA - INTIMAZIONE FUORI TERMINE E SENZA I MODI STABILITI DALLE NORME COLLETTIVE, GLI USI E L'EQUITÀ - INEFFICACIA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437703-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - DURATA - DISDETTA - INTIMAZIONE FUORI TERMINE E SENZA I MODI STABILITI DALLE NORME COLLETTIVE, GLI USI E L'EQUITÀ - INEFFICACIA - CONSEGUENZE.*

L'art. 19 della legge n. 25 del 1955, stabilendo che l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità, qualora al termine del periodo di tirocinio non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 cod. civ., individua quest'ultima come manifestazione della volontà di non trasformare l'apprendistato in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la conseguenza che, ove tale disdetta non sia stata intimata nel termine e nei modi stabiliti dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità, essa non può conseguire l'effetto preclusivo della trasformazione suddetta. Pertanto, la mancata osservanza del termine di preavviso comporta che l'apprendista venga mantenuto in servizio come lavoratore qualificato e non semplicemente l'insorgere di un suo diritto all'indennità sostitutiva del preavviso stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2130, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)