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Sez. L, Sentenza n. 7757 del 19/12/1986 (Rv. 449732 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO DURANTE IL RAPPORTO DI APPRENDISTATO - LIMITI EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - RECESSO AL MOMENTO DELLO ESAURIMENTO DEL RAPPORTO - ART. 2118 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449732-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO DURANTE IL RAPPORTO DI APPRENDISTATO - LIMITI EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - RECESSO AL MOMENTO DELLO ESAURIMENTO DEL RAPPORTO - ART. 2118 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - LIMITI.*

Il recesso del datore di lavoro dal rapporto di apprendistato durante il corso del medesimo è soggetto alle stesse limitazioni che la legge 15 luglio 1966 n. 604 pone per il recesso dall'ordinario rapporto di lavoro subordinato; una volta che il rapporto di apprendistato si sia esaurito, il datore di lavoro resta, invece, libero di assumere l'ex apprendista, stringendo con lui un normale rapporto di lavoro, o di non assumerlo, dando disdetta ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., salva, peraltro, l'applicabilità di Disposizioni collettive che estendano la disciplina della legge n. 604 del 1966 al caso di recesso alla scadenza del termine previsto per il rapporto di apprendistato. (V 2213/86, mass nn 445368 e 445367; (V 6034/84, mass n 437703; (V 4533/83, mass n 429431; (V 169/73, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2130, Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 7, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 19, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)