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Sez. U, Sentenza n. 9752 del 18/11/1994 (Rv. 488690 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE | Contratto di agenzia stipulato in Italia - Agente - Cittadino straniero residente all'estero - Obbligo di pagamento degli incassi percepiti dalla clientela estera - Preponente cittadino italiano - Richiesta di condanna dell'agente al pagamento delle somme suddette - Giurisdizione del giudice italiano - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488690-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE

L'art. 5 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge n. 804 del 1971) - il quale prevede che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione sia stata o debba essere eseguita - va inteso, alla stregua dell'interpretazione resa dalla Corte di giustizia della Comunità europea con le sentenze n. 12 e 13 del 1976, nel senso che l'obbligazione da prendere in considerazione è soltanto quella corrispondente al diritto azionato e che il luogo dell'esecuzione della stessa va individuato secondo il diritto sostanziale applicabile in base al diritto internazionale privato del giudice adito. Appartiene, pertanto, al giudice italiano la giurisdizione sulla domanda proposta dal preponente cittadino italiano per ottenere la condanna del proprio agente di commercio, cittadino straniero residente in Germania, al pagamento degli incassi percepiti dalla clientela, essendo con essa dedotto in giudizio l'inadempimento dell'agente all'obbligazione di restituzione di tali somme, la quale, derivando da un contratto di agenzia stipulato in Italia, è anche in questo Stato eseguibile, dovendo essere adempiuta presso il domicilio del preponente-creditore (art. 1182, terzo comma, cod. civ., applicabile in forza dell'art. 25, primo comma, delle "preleggi").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Preleggi art. 25, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)