Sez. U, Sentenza n. 12616 del 17/12/1998 (Rv. 521696 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Azione di risoluzione per inadempimento contrattuale proposta da società italiana nei confronti di società con sede all'estero - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
Alla stregua dell'interpretazione della giurisprudenza comunitaria, l'art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968 (prevedente che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in altro Stato contraente, dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione sia stato o debba essere eseguita) va inteso nel senso che l'obbligazione da prendere in considerazione è soltanto quella posta a fondamento dell'azione giudiziaria; appartiene pertanto al giudice italiano la giurisdizione sulla domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale proposta da società con sede in Italia contro società con sede all'estero, occorrendo, nella ipotesi di risoluzione per inadempimento, fare riferimento alle obbligazioni poste dal contratto a carico della parte di cui si fa valere l'inadempimento e risultando, nella fattispecie, le suddette obbligazioni da eseguirsi, a norma dell'art. 1182 cod. civ. (legge sostanziale italiana applicabile per espressa previsione contrattuale), presso il domicilio del creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Preleggi art. 25, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)