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Sez. U, Sentenza n. 13196 del 14/12/1992 (Rv. 480011 - 01)

Agenzia (contratto di) - Diritto di esclusiva | Violazione - Domanda di risoluzione del contratto da parte di soggetto di nazionalità italiana nei confronti di straniero domiciliato all'estero - Giurisdizione del giudice italiano - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480011-01

Agenzia (contratto di) - Diritto di esclusiva

Appartiene al giudice italiano, ai sensi dell'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804 - la giurisdizione sulla domanda di risoluzione di contratto di agenzia per violazione del diritto di esclusiva, proposta da soggetto di nazionalità italiana nei confronti di straniero domiciliato all'estero, allorché detto contratto oltre che perfezionato a seguito del suo inizio in Italia, debba essere eseguito nel territorio della Repubblica, in quanto tale localizzazione della esecuzione, estesa all'osservanza del diritto suddetto che si correla ad una obbligazione fondamentale e caratterizzante del tipo di contratto considerato, costituisce idoneo momento di collegamento secondo la succitata norma.

Riferimenti normativi: Convenzione di Bruxelles 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)