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Sez. 2, Sentenza n. 12999 del 27/05/2010 (Rv. 613197 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Revisione delle analisi - Mancata o errata comunicazione all'interessato dei risultati - Equiparazione all'ipotesi generale di omessa contestazione della violazione per i casi in relazione ai quali non occorre procedere ad analisi - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613197-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO

In tema di violazioni amministrative per il cui accertamento sono compiute analisi di campioni, la mancata o errata comunicazione all'interessato dei risultati della revisione dell'analisi, come prescritto dall'art. 15, commi terzo e quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria (ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, legge cit.), attesa l'equiparazione legislativa (come prevista dal comma quinto del citato art. 15) tra contestazione della violazione, nel caso in cui non vi è necessità di analisi, e comunicazione dei risultati delle analisi, nel caso in cui si proceda ad analisi o a revisione di questa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)