Sez. 4, Sentenza n. 3616 del 14/01/2016 Ud. (dep. 27/01/2016) Rv. 265738 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro - Sicurezza degli strumenti di lavoro - Obbligo di adottare i più moderni dispositivi di sicurezza - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In materia di infortuni sul lavoro, è onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti offerti dalla tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori ma non è configurabile a suo carico un obbligo di procedere alla immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti ed innovative, dovendosi pur sempre valutare tempi, modalità e costi dell'innovazione, sempre che i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto responsabile, per l'infortunio occorso ai dipendenti, l'imprenditore che, sebbene in possesso delle certificazioni di regolarità dell'impianto, aveva omesso di aggiornarsi circa i sistemi di sicurezza già da tempo esistenti sul mercato e di adeguare il proprio impianto con una spesa estremamente contenuta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 3, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)