Sez. 4, Sentenza n. 7402 del 26/04/2000 Ud. (dep. 24/06/2000) Rv. 216476 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Obbligo del datore di lavoro di tenere conto delle nuove acquisizioni tecnologiche per porre il lavoratore nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza - Macchina munita degli accorgimenti previsti dall legge in un certo momento storico - Ulteriori e più sofisticati presidi, per rendere la macchina più sicura suggeriti dal processo tecnologico - Obbligo di ricorrere alla più sofisticata tecnologia - Sussistenza - Precedenti ispezioni che non hanno accertato alcuna irregolarità - Irrilevanza - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 cod. civ., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche. La circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza della macchina non può essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro, atteso che la punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore sul fatto che costituisce reato ma (per i reati colposi) solo dall'errore non determinato da colpa, ai sensi dell'art. 47 cod. pen. (Fattispecie relativa a lesioni personali riportate da un operaio ad una mano con una macchina denominata calandra carta per la lavorazione della seta, sfornita di un'idonea barra di sicurezza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)