Sez. 3, Sentenza n. 3604 del 16/06/1984 (Rv. 435598 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - VIZI ATTINENTI AL LUOGO DI NOTIFICAZIONE - SANATORIA "EX TUNC" - CONDIZIONI - NULLITÀ CONCERNENTE LA CITAZIONE INTRODUTTIVA - CONTUMACIA O SOCCOMBENZA DEL CONVENUTO - ATTO DI APPELLO - MANCATA PROPOSIZIONE DELLA ECCEZIONE RELATIVA A DETTI VIZI - SUCCESSIVA DEDUZIONE DELLA CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - VIZI ATTINENTI AL LUOGO DI NOTIFICAZIONE - SANATORIA "EX TUNC" - CONDIZIONI - NULLITÀ CONCERNENTE LA CITAZIONE INTRODUTTIVA - CONTUMACIA O SOCCOMBENZA DEL CONVENUTO - ATTO DI APPELLO - MANCATA PROPOSIZIONE DELLA ECCEZIONE RELATIVA A DETTI VIZI - SUCCESSIVA DEDUZIONE DELLA CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
I vizi attinenti al luogo di notificazione di un atto processuale non importano inesistenza della notificazione - purché il luogo in cui questa è avvenuta, ancorché diverso da quello stabilito dalla legge, abbia un qualche riferimento con il destinatario della notifica - ma nullità sanabile ex tunc o attraverso la Costituzione della parte o attraverso la mancata sua deduzione nella prima istanza o difesa successiva. Pertanto, detta nullità, se concernente la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, è sanata, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., qualora il convenuto, contumace o soccombente in primo grado, non l'abbia eccepita con l'atto di appello, restando conseguentemente preclusa la possibilità di far valere, con scritture defensionali successive, la nullità della sentenza dipendente da quel pregresso vizio, non dedotto nei motivi di gravame. (Conf 2056/81, mass n 412277, sulla prima parte; (Conf 1758/68, mass n 333649, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)