Sez. 2, Sentenza n. 1609 del 18/03/1981 (Rv. 412277 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - VENDITA DI UNA COSA SINGOLARMENTE INDIVIDUATA - VENDITA DI QUOTA EREDITARIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - VENDITA DI UNA COSA SINGOLARMENTE INDIVIDUATA - VENDITA DI QUOTA EREDITARIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Poiche, in tema di retratto successorio, la regola e quella della sua esclusione nei casi in cui l'alienazione da parte del coerede abbia avuto ad oggetto una cosa singolarmente individuata, per potere considerare una tale vendita - malgrado l'indicazione delle parti limitata a specifici beni - come attinente alla quota ereditaria del coerede alienante, occorre la dimostrazione che la intenzione delle parti non corrispondeva alla lettera della convenzione, sulla base di elementi in tal senso sintomatici, tali cioe da postulare obiettivamente ed univocamente la volonta di rendere partecipe l'acquirente, sia pure nei limiti segnati dal valore dei singoli beni oggetto della vendita, di tutti i rapporti e di tutte le situazioni giuridiche, attive e passive, facenti capo alla comunione ereditaria. (V 4925/80, mass n 408781; (V 1124/79, mass n 397329; (Conf 5272/77, mass n 388925).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)