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Sez. 6, Sentenza n. 5006 del 28/01/2010 Cc. (dep. 08/02/2010) Rv. 245771 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Procedimento straniero che non preveda l'appellabilità di una misura cautelare personale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245771-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione processuale per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il principio dell'appellabilità o della possibile revisione per motivi di merito di una misura cautelare personale non può essere considerato quale principio fondamentale del sistema processuale italiano, la cui assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente precluda la consegna dell'estradando ai sensi dell'art. 705, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa ad una istanza di estradizione avanzata dalla Repubblica Ucraina, nell'ambito di un procedimento caratterizzato da periodiche verifiche endoprocessuali della perdurante efficacia del provvedimento cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. A, Costituzione art. 111 com. 7, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 4, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)