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Sez. 6, Sentenza n. 35896 del 12/07/2004 Cc. (dep. 03/09/2004) Rv. 230016 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni | Sottoposizione nello Stato richiedente a trattamenti incompatibili col rispetto dei diritti fondamentali - Onere di allegazione - Incombenza sull'estradando - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230016-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni

Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero, incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi e circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sottoposizione dello stesso, nello Stato richiedente, a un trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)