Sez. 6, Sentenza n. 35896 del 12/07/2004 Cc. (dep. 03/09/2004) Rv. 230016 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni | Sottoposizione nello Stato richiedente a trattamenti incompatibili col rispetto dei diritti fondamentali - Onere di allegazione - Incombenza sull'estradando - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - decisione - condizioni
Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero, incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi e circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sottoposizione dello stesso, nello Stato richiedente, a un trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)