Sez. 1, Sentenza n. 2134 del 29/01/2010 (Rv. 611602 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo - Forma del provvedimento finale - Decreto della corte d'appello - Conseguenze - Sottoscrizione anche del giudice relatore - Necessità - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, il provvedimento conclusivo del relativo procedimento è emesso nella forma del decreto immediatamente esecutivo, impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge n. 89 del 2001. Esso pertanto, nonostante la forma collegiale ed il contenuto decisorio, che lo rendono sostanzialmente assimilabile ad una sentenza, richiede la sottoscrizione del solo presidente del collegio e non anche la contestuale firma del giudice relatore, ex art. 135, quarto comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 135 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)