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Sez. 1, Sentenza n. 3094 del 17/03/1995 (Rv. 491221 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE | Redditi dichiarati dall'imprenditore fallito - Accertamento notificato al curatore - Impugnazione - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491221-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE

In materia di contenzioso tributario, quando al curatore del fallimento sia notificato un accertamento con riguardo ai redditi dichiarati dall'imprenditore fallito e l'ufficio fallimentare si disinteressi del rapporto tributario in contestazione, si deve ritenere - giusta l'interpretazione sistematica degli artt. 43 legge fall. e 16 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, conforme al precetto costituzionale (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) - che il fallito conserva la capacità processuale in ordine alle situazioni giuridiche non comprese di fatto nella massa fallimentare, con la conseguenza che il termine per impugnare decorre solo dal momento in cui l'accertamento stesso sia portato a sua conoscenza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)