Sez. 5, Sentenza n. 6476 del 19/03/2007 (Rv. 597031 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE | Accertamento IVA inerente a crediti anteriori al fallimento - Avviso - Notifica anche al fallito - Necessità - Fondamento - Notifica al solo curatore - Conseguenze - Definitività dell'accertamento - Esclusione - Impugnazione dell'atto da parte del fallito - Termine - Decorrenza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE
L'accertamento tributario in materia di IVA, ove inerente a crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare mediante ammissione al passivo, ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi della definitività dell'atto impositivo. Ne deriva che, ancorché l'impugnazione del fallito resti condizionata al verificarsi dell'inerzia del curatore, qualora quest'ultimo si sia disinteressato del rapporto tributario, l'accertamento operato dall'ufficio non può che decorrere, per il fallito, dal momento in cui sia eseguita nei suoi confronti la notifica del relativo avviso, ed egli sia così posto nell'effettiva condizione di difendersi. Ciò comporta, da una parte, la non definitività di un avviso di accertamento non notificato all'amministratore di una società fallita, ma al solo curatore, e, dall'altra, il disconoscimento di una solidarietà passiva fra il curatore e l'amministratore o i soci di una società di persone fallita, qualora questi ultimi non siano stati messi a conoscenza nei modi di legge dell'accertamento notificato al solo curatore (nella fattispecie, relativa ad impugnazione, da parte di ex socio di società in nome collettivo, di avviso di mora notificato nel 1997, e scaturente da un avviso di rettifica IVA per l'anno 1984, notificato nel 1987 al curatore fallimentare, e da questo non impugnato, la S.C., nell'affermare il principio che precede, ha osservato come non sia più azionabile a distanza di dieci anni, nei confronti di soci tornati "in bonis", un avviso di accertamento di cui è stata omessa la notifica ai soggetti di un rapporto tributario, che l'inerzia del curatore fallimentare avrebbe posto in condizione di difendersi se la notifica del detto avviso nei loro confronti fosse tempestivamente avvenuta).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)