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Sez. 1, Sentenza n. 7308 del 09/08/1996 (Rv. 499065 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE | Redditi dichiarati dall'imprenditore fallito - Avviso di rettifica - Ricorso - Inerzia del curatore - Legittimazione ad impugnare del fallito - Insussistenza - Decisione di primo o di secondo grado - Acquiescenza da parte del curatore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499065-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - DECORRENZA - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la legittimazione del fallito ad impugnare l'avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi presentata prima della dichiarazione di fallimento ha carattere eccezionale ed è subordinata all'inerzia del curatore - analogo discorso vale per il commissario di amministrazione straordinaria - che, avendo ricevuto la notificazione ad esso spettante, dimostri concretamente di non volersi avvalere dei mezzi di tutela apprestati dalla legge. Gli estremi di una situazione configurabile come inerzia, mentre si ravvisano nel non avvalersi affatto del rimedio giurisdizionale, vale a dire nel non azionare neppure il primo grado del contenzioso (nel qual caso si configurerebbe la legittimazione vicaria del fallito e il termine per agire decorrerebbe dalla notizia data dal curatore della propria scelta di inattività), non altrettanto sono invece ravvisabili nel caso di acquiescenza alla decisione di primo grado (o, a fortiori, di un grado successivo), essendo la non fruizione del gravame da parte del curatore non una mera manifestazione di inerzia, ma un modo di gestione del processo ed una scelta interna alla logica di questo, senza che tale soluzione interpretativa possa ritenersi in contrasto con l'art. 24 e 113, comma secondo, della Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)