Sez. 3, Sentenza n. 4185 del 19/10/2016 Ud. (dep. 30/01/2017) Rv. 269068 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale di "favore" - Effetti sulle condotte pregresse - Limiti - Fattispecie.
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La norma dichiarata incostituzionale, ove più favorevole, può continuare ad essere applicata, per il principio del "favor rei", soltanto ai fatti commessi sotto la sua apparente vigenza, ma non anche ai fattti che siano stati commessi nella operatività della normativa precedente, dovendo escludersi che una norma costituzionalmente illegittima possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento a fatti pregressi, posti in essere nel vigore della normativa più severa. (Fattispecie di cessione di stupefacenti, nella quale la S.C. ha ritenuto legittima la decisione del giudice territoriale di applicare il trattamento sanzionatorio più severo, previsto dal comma primo dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 nella versione vigente all'epoca del fatto, commesso prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge n. 49 del 2006, successivamente dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 tervicies CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 136, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)