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Sez. 3 - , Sentenza n. 41046 del 14/02/2018 Ud. (dep. 24/09/2018) Rv. 274324 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale di "favore" - Effetti sulle condotte precedenti alla sua entrata in vigore - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274324-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

La norma dichiarata incostituzionale, ove più favorevole, può continuare ad essere applicata, per il principio del "favor rei", soltanto ai fatti commessi sotto la sua apparente vigenza, ma non anche ai fatti che siano stati commessi nella operatività della normativa precedente, dovendo escludersi che una norma costituzionalmente illegittima possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento a fatti pregressi, posti in essere nel vigore della normativa più severa. (Fattispecie di cessione, tra le altre, di droghe cd. "pesanti" avvenuta nella vigenza dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella versione, meno favorevole, anteriore all'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge n. 49 del 2006, successivamente dichiarate incostituzionali con la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 vicies CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)