Sez. 4, Sentenza n. 46415 del 22/06/2018 Ud. (dep. 12/10/2018) Rv. 273990 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale di "favore" - Effetti sulle condotte pregresse - Operatività - Esclusione - Fattispecie in tema di stupefacenti.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI
In tema di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma, qualora gli effetti della pronuncia siano in "malam partem", essi operano esclusivamente in relazione alle condotte successive all'intervento del giudice delle leggi, con la conseguenza che la norma attinta continua ad applicarsi, ove più favorevole al reo, alle condotte commesse nella sua vigenza.(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito di applicare, in relazione a condotte successive alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra le differenti ipotesi di reato di detenzione di droghe "leggere" e droghe "pesanti", come ripristinate a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle modifiche apportate all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 dalla legge n. 49 del 2006.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)